Novità assoluta dell’ultima Legge di Bilancio è il bonus facciate.
Cosa si intende?
Il bonus facciate consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici. Per facciate si intendono anche quelle delle singole unità immobiliari (ad esempio ville e villette).
In particolare, i lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
Questo significa che gli interventi per cui è possibile richiedere il bonus facciate sono quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, ma con dei limiti su zone e sul tipo di lavori.
Infatti, se gli interventi riguardano l’intonaco di almeno il 10% della superficie disperdente lorda, sarà obbligatorio rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, soprattutto in riferimento alla scelta di effettuare un cappotto termico.
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Cosa comprende e cosa no ?
Dunque, i lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- rifacimento dell’intonaco in base alla superficie oggetto di intervento
Il bonus facciate 2020 non si potrà richiedere per interventi su:
- infissi;
- impianti elettrici;
- grondaie;
- tubi pluviali;
- rifacimento e installazione di impianti o cavi.
Attenzione: il bonus è ammesso solo su alcune zone!
Le zone in cui è possibile ottenere il bonus facciate sono quelle individuate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968, ovvero le zone A e B.
Nel dettaglio, le zone A contengono agglomerati urbani con caratteristiche di: carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale. Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Le zone B sono dette “di completamento”, comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Nello specifico, sono considerate zone parzialmente coperte quelle in cui la superficie coperta da edifici non sia inferiore al 12,5%, quindi un ottavo della superficie fondiaria della zona.
Tutte le informazioni per sapere in quale zona si trova l’immobile per cui si vuole richiedere il bonus facciate si trovano sul sito del Comune. In particolare, bisogna fare riferimento ai dati della classificazione del territorio comunale: nel documento vengono delimitate le aree del centro abitato, ed è proprio all’interno di questo perimetro che si trovano le aree A e B.
Ricordiamo inoltre che il bonus facciate può essere richiesto per le “spese documentate” durante il 2020, senza altri riferimenti temporali. Il bonus facciate è destinato solo ai soggetti IRPEF, quindi la detrazione del 90% è suddivisa in dieci quote annuali di pari importo.
Non sono previsti limiti di spesa o di reddito per i contribuenti per accedere all’agevolazione, al contrario di quelli previsti per gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio fissati attualmente a 96.000 Euro per singola unità immobiliare.
Lo scopo è quello di dare un nuovo volto alle città: se si riuscisse a instaurare un circolo virtuoso tra numero di cantieri al lavoro e costo delle agevolazioni, ci si potrebbe anche riuscire.
Ricordiamo che per tutti gli interventi non inerenti alle facciate (sostituzione finestre, riparazione e sostituzione grondaie, installazione tende da sole e schermi solari), ma relativi all’edificio residenziale e alle parti accessorie si può usufruire della detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio.